Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184

Il Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, in vigore dal 23 dicembre 2023, prevede alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada al fine di uniformarne l’applicazione rispetto alla disciplina comunitaria vigente in ambito assicurativo della RCA.

Tra le principali novità si evidenziano:

  • la nuova definizione di veicolo e di uso dello stesso
  • l'obbligo di assicurazione RCA legato non più alla “circolazione” del veicolo, bensì alla “funzione” del veicolo, per cui lo stesso si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento
  • le deroghe all'obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto e per quelli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, per effetto di una formale comunicazione scritta all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

    Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di

    La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

    Tutto quanto sopra deroga quanto diversamente disciplinato nel set informativo dei contratti in corso.
  • FGVS: rafforzamento della tutela delle vittime prevedendo quale obbligatorio in tutti i paesi UE il risarcimento Integrale dei danneggiati in caso di incidente causato da un veicolo assicurato con un'impresa insolvente o in liquidazione.