OBLIO ONCOLOGICO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023 è stato pubblicato il testo della Legge 7 dicembre 2023 n. 193. Tale Legge, entrata in vigore il 2 gennaio u.s., e recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, introduce il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”.

Per diritto all’oblio oncologico si intende, nei casi previsti dalla legge. Tra questi, viene esplicitamente ricompresa anche la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi assicurativi.

La Legge, all’articolo n. 2 “Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi”, prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che saranno pubblicati nell’arco dei prossimi 6 mesi, con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione. In attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi, è previsto l’obbligo per le imprese di assicurazione di adeguare i propri contratti, stipulati in data successiva all’entrata in vigore della Legge, ai nuovi principi introdotti e di informare la propria Clientela riguardo al diritto all’oblio oncologico, in tutte le fasi di accesso a servizi assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti.

Tale diritto si traduce in particolare nel divieto a carico delle Compagnie di assicurazione di richiedere, in sede di stipula o rinnovo di un contratto, informazioni sul precedente stato di salute dell’Assicurando/Assicurato di cui è stato affetto in passato ma dalle quali può essere ormai considerato guarito, secondo quanto di seguito specificato.

Secondo la normativa, una persona si può considerare guarita da patologia oncologica se alla data della richiesta di informazione sul suo stato di salute sono già trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, senza che si siano verificati episodi di recidiva.

Il termine temporale di dieci anni è ridotto della metà (cinque anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

Alla luce di quanto sopra, le Società del Gruppo Sara informano che, con l’entrata in vigore della Legge 7 dicembre 2023 n. 193, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’Assicurando/Assicurato, ai sensi di legge non è tenuto a fornire alcuna informazione relativa ad eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito